Art. 1

In vigore dal 21 dic 1991
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all' del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di accertamento dell'invalidità civile; Visto l', comma 1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n. 295, il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell' del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295; Visto in particolare il citato comma 9 dell' del decreto- legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nello stesso ; Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto, ad eccezione del suggerimento relativo alla indicazione analitica delle norme abrogate, in quanto ciò potrebbe fare incorrere in una non compiuta identificazione di tali norme con conseguenti possibili imprecisioni applicative, nè si è ritenuto di accedere al suggerimento formulato con riferimento all' sulla estraneità della materia trattata, in quanto la disposizione è intesa a facilitare gli accertamenti sanitari nell'interesse della categoria; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento ministeriale: . 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle commissioni mediche delle unità sanitarie locali. 2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche (commissioni mediche U.S.L.) incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, a termine del comma 2 dell' della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ciascuna composta da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Detti sanitari sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente e vengono nominati secondo le modalità stabilite dalle leggi emanate dalle regioni, per la costituzione di commissioni mediche ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità civile. La commissione medica U.S.L. per l'espletamento dei suoi compiti amministrativi si avvale di apposita segreteria formata da personale dipendente dell'unità sanitaria locale. 3. La commissione medica U.S.L., di cui al precedente comma 2, è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta deve pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Le associazioni di categoria comunicano alla commissione U.S.L. il nome del sanitario che le rappresenta, il quale resta nell'incarico fino a quando non venga sostituito da altra persona. La riunione è valida anche senza la partecipazione del sanitario rappresentante di categoria qualora questi, benché invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione. 4. Su domanda, rispettivamente, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti - motivata dall'esigenza di meglio soddisfare le necessità degli invalidi interessati le cui peculiari caratteristiche richiedono un esame da parte di sanitari forniti di idonee specializzazioni - il competente assessore regionale alla sanità può autorizzare la costituzione nel capoluogo di provincia di una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, per i ciechi civili ed una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, per i sordomuti. Tali commissioni sono composte di tre membri, di cui un medico specializzato in medicina legale, con funzione di presidente, un medico oculista, oppure un medico otorinolaringoiatra, secondo la natura della commissione, ed un medico da scegliere prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Il funzionamento delle commissioni suindicate è regolato dalle medesime norme stabilite per le commissioni mediche U.S.L. dal presente regolamento. 5. La commissione medica U.S.L. si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria. Nel verbale di visita la dizione diagnostica è espressa con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che per la loro particolare gravità determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. La commissione, in sede di redazione del verbale di visita, può indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita. 6. Qualora il minorato dichiarato rivedibile - regolarmente convocato a cura del presidente della commissione medica U.S.L. entro il termine di rivedibilità - non si presenti a nuova visita, il presidente della commissione predetta ne dà formale comunicazione alla prefettura territorialmente competente per la revoca delle provvidenze, a norma dell'- ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29, dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della succitata comunicazione. 7. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione risultino inferiori a quelle riportate nel precedente verbale di visita medica, la commissione medica U.S.L., contestualmente alla procedura di cui all', comma 4 e 5, del presente regolamento, ne invia copia alla competente prefettura per i più tempestivi conseguenziali provvedimenti. 8. Il verbale di visita è redatto secondo il modello precedentemente in uso presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, integrato in relazione alle successive disposizioni normative intervenute. Ad esso è unito il prospetto valutativo, di cui all'allegato A, dal quale risultano la riduzione della capacità lavorativa inerente alle singole infermità e quella globale. Successivamente tali modelli potranno essere modificati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro e con quello dell'interno. AVVERTENZA: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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