Art. 5
In vigore dal 21 dic 1991
1. Nel caso in cui l'invalido richiedente i benefici di invalidità civile non si presenti alla visita disposta dalla commissione medica U.S.L. o dalla commissione medica periferica, nei casi previsti dalla legge, il medesimo sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora il richiedente suddetto non si ripresenti a visita dovrà presentare una nuova domanda per il riconoscimento delle provvidenze d'invalidità civile. Tali provvidenze decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima.
2. Qualora in sede di visita medica dell'invalido vi sia diversità di parere, la relativa pronuncia viene adottata dalla commissione medica U.S.L., a maggioranza dei medici presenti. A parità di voti prevale quello del presidente. Nel verbale di visita si dà atto che la pronuncia è stata assunta a maggioranza.
3. La medesima procedura di cui al precedente comma 2 si applica anche per il funzionamento delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidità civile.
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