Art. 10

In vigore dal 21 dic 1991
1. Gli accertamenti sanitari previsti dalle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra possono essere demandati anche ad altre commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile in aggiunta a quelle esistenti all'entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, con decreto del Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria dei pensionati di guerra, quando ciò sia riconosciuto di maggiore utilità per gli invalidi di guerra interessati. In questo caso tali commissioni funzioneranno secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
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