Art. 11
In vigore dal 21 dic 1991
1. Restano in vigore le norme previgenti, comprese quelle del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 292, non sostituite o modificate o incompatibili con quelle del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 1991
Il Ministro: CARLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1991
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 122
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