Art. 8

In vigore dal 21 dic 1991
1. I medici facenti parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidità civile, compresi quelli rappresentanti delle associazioni di categoria, non possono contemporaneamente far parte delle commissioni mediche U.S.L. nella stessa o in altra provincia. In caso di cumulo di incarichi deve essere esercitata opzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento. 2. Il medico facente parte di una commissione medica periferica o della commissione medica superiore e di invalidità civile oppure di una commissione medica U.S.L. deve avvertire gli altri membri quando la commissione deve visitare propri assistiti, e si deve astenere dal partecipare alla redazione del verbale di visita, curando che ciò sia fatto risultare.
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