Sez. II
Art. 6
Prodotti del tabacco, superalcolici medicinali, cure mediche
In vigore dal 8 feb 1992
Prodotti del tabacco, superalcolici
medicinali, cure mediche
1. Il divieto di cui all', comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica anche alle sponsorizzazioni radiofoniche o televisive coinvolgenti i marchi dei soggetti elencati in tale comma, quando la sponsorizzazione sia posta in essere da persone fisiche o giuridiche diverse da tali soggetti, che abbiano acquisito la disponibilità dei marchi stessi in virtù di licenza o di analoghi accordi.
2. Al fine di determinare quale sia l'"attività principale" di cui all', comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività, di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di imprese nell'ambito del territorio nazionale.
3. I divieti suddetti non operano nel caso in cui il programma venga sponsorizzato attraverso un nome, marchio o logotipo del tutto diverso da quello col quale vengono commercializzati i prodotti vietati.
4. Nel caso di aziende, notoriamente conosciute presso il pubblico dei consumatori quali produttrici o commercianti dei prodotti di cui all', comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è vietata la sponsorizzazione di programmi anche in forma indiretta, attraverso imprese che abbiano acquisito a qualunque titolo il diritto di sfruttare commercialmente, in settori economici diversi da quelli suindicati, i nomi, marchi o logotipi precedentemente utilizzati per la produzione e commercializzazione dei suddetti prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-6