Sez. II
Art. 2
Soggetti dell'attività di sponsorizzazione
In vigore dal 8 feb 1992
1. Agli effetti della legge 6 agosto 1990, n. 223, i programmi radiofonici e televisivi sono sponsorizzabili secondo le regole contenute nel presente regolamento, da parte di imprese pubbliche o private.
2. I programmi suddetti sono sponsorizzabili anche da parte di persone fisiche o giuridiche che, pur non rivestendo natura di impresa, operino per conto di una o più imprese, perseguendo, attraverso la sponsorizzazione, lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine o i prodotti delle imprese stesse.
3. Non si considerano sponsorizzati i programmi promossi dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici non economici, nonché quelli di utilità sociale promossi da fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-2