Sez. II

Art. 4

Forme di sponsorizzazione non consentite

In vigore dal 8 feb 1992
1. I programmi per i quali, a norma dell', commi 1, 3 e 4, della legge 6 aprile 1990, n. 223, sono vietate interruzioni o inserimenti pubblicitari, non possono formare oggetto di sponsorizzazioni che comportino interruzioni o inserimenti promozionali nel contesto dei programmi stessi. 2. Devono, pertanto, ritenersi non consentite: a) per la trasmissione di cartoni animati e per i programmi che il Garante abbia determinato di alto valore artistico o di carattere educativo o religioso ai sensi dell', comma 4, della legge 6 agosto 1990, 223, le forme di sponsorizzazione di cui alle lettere c), d), f) e g) del precedente , comma 2; b) per le opere teatrali, cinematografiche, liriche o musicali, le forme di sponsorizzazione di cui alle lettere d), f) e g) del precedente , comma 2.
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