Sez. II
Art. 8
Fornitori di beni e servizi
In vigore dal 8 feb 1992
1. Non si considera sponsorizzazione la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che, a titolo oneroso o gratuito, abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la realizzazione del programma medesimo, purchè a tale citazione non si accompagni alcun tipo di comunicazione promozionale concernente i fornitori medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-8