Sez. II

Art. 3

Forme di sponsorizzazione

In vigore dal 8 feb 1992
1. Si considera sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate, dietro versamento di specifico contributo da parte di un'impresa o di chi operi per conto di essa, forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabile fra i tipici messaggi di pubblicità tabellare. 2. In particolare, si considera sponsorizzato il programma nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate le seguenti forme di comunicazione: a) i "preannunci" o "inviti all'ascolto" di programmi, (c.d. "promos") dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo, ove in tali "preannunci" siano citati, in forma visiva o acustica, nome, marchio, immagine o prodotti di una o più imprese, diverse dalla concessionaria; b) gli inviti all'ascolto e le offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso, come pure i ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. "billboards"), ove essi contengano le citazioni di cui al precedente punto a); c) i segnali acustici o visivi trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi, (c.d. "spot-jingles") ove contengano le citazioni di cui al precedente punto a); d) le sovraimpressioni, realizzate nel corso di un programma, di nomi, marchi, simboli o scritte identificanti una o più imprese di- verse dalla concessionaria, o i loro prodotti; e) la citazione, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome, marchio, simboli, attività o prodotti di una o più imprese diverse dalla concessionaria, eccezion fatta per i casi specificati ai successivi del presente regolamento; f) la presentazione, l'illustrazione e, comunque, il coinvolgimento a scopo pubblicitario o promozionale, in modo diretto e specifico all'interno di un programma del nome, marchio o simboli di un'impresa nonché di un prodotto o servizio, ovvero di un concorso, operazione a premi o altra manifestazione promozionale ad essi relativa; g) la citazione, in forma visiva o acustica, del nome, marchio, simboli, attività o prodotti degli organizzatori e/o degli sponsor di eventi artistici, culturali o sportivi, nel corso della radiocronaca o telecronaca degli stessi, ove tale citazione risulti ripetuta, non occasionale, tecnicamente non necessaria, e comunque evitabile senza pregiudizio per la regolare effettuazione della cronaca e salvo in ogni caso il disposto dei successivi del presente regolamento. 3. I messaggi di carattere promozionale contenuti all'interno del programma sponsorizzato devono essere riconoscibili come tali e preceduti dall'avvertenza "messaggio di carattere promozionale".
Storico versioni

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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-3

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