Sez. III

Art. 12

Misurazione dei programmi sponsorizzati ai fini dei limiti di affollamento

In vigore dal 8 feb 1992
Misurazione dei programmi sponsorizzati ai fini dei limiti di affollamento 1. In relazione al disposto dell', comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ai fini del conteggio dei limiti di affollamento i programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari, in funzione della loro durata e del numero degli sponsor che vi partecipano, nelle misure indicate nelle tabelle di cui all'allegato 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo