Sez. II
Art. 9
Programmi prodotti da terzi
In vigore dal 8 feb 1992
1. Non si considerano sponsorizzazioni le citazioni o comunque i riferimenti sonori o visivi, anche se di contenuto pubblicitario o promozionale, a nomi, marchi, simboli, prodotti o attività di imprese, ove tali citazioni o riferimenti siano contenuti in programmi autonomamente prodotti da terzi, non collegati in alcun modo, anche per la messa in onda, con la concessionaria e di cui quest'ultima abbia semplicemente acquisito, purchè non in esclusiva totale, i diritti di trasmissione.
2. Resta ferma per i programmi di cui al comma 1 l'applicazione dell', comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-9