Sez. III
Art. 12
12 / 20Misurazione dei programmi sponsorizzati ai fini dei limiti di affollamento
In vigore dal 8 feb 1992
Misurazione dei programmi sponsorizzati
ai fini dei limiti di affollamento
1. In relazione al disposto dell', comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ai fini del conteggio dei limiti di affollamento i programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari, in funzione della loro durata e del numero degli sponsor che vi partecipano, nelle misure indicate nelle tabelle di cui all'allegato 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-12