Sez. III
Art. 15
Messaggi abbinati a "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" promos)
In vigore dal 8 feb 1992
Messaggi abbinati a "preannunci"
o "inviti all'ascolto di programmi" (promos)
1. I messaggi promozionali abbinati a "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) e la cui durata, per la sola parte promozionale, sia superiore a 5'' o comunque superiore ad un terzo della durata dell'intero "preannuncio" o "invito all'ascolto", sono considerati messaggi di pubblicità tabellare per l'intera durata della parte promozionale e come tali computati ai fini dell', commi da 6 a 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-15