Sez. III
Art. 19
Periodo di riferimento dei limiti di affollamento
In vigore dal 8 feb 1992
1. Il conteggio dei limiti di affollamento per ciò che concerne i programmi sponsorizzati è da riferirsi per le concessionarie private al giorno, e per la concessionaria pubblica alla settimana, in cui il programma sponsorizzato viene trasmesso.
2. In applicazione di tale principio, per quanto concerne i "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) la cui trasmissione può avere luogo in giorni o settimane diverse da quelle di trasmissione del relativo programma sponsorizzato, il conteggio è da comprendersi nei limiti di affollamento del giorno, o della settimana, di trasmissione del programma e non fra quelli del giorno, o della settimana, di trasmissione dei "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) stessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-19