Sez. III

Art. 18

Limiti di affollamento per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora

In vigore dal 8 feb 1992
Limiti di affollamento per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora 1. Ai sensi dei commi 8 e 15 dell' della legge 6 agosto 1990, n. 223, il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale si intende pari al 18% delle ore di emissione di programmi; il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale si intende pari al 20% delle ore di emissione di programmi; il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale o nazionale a carattere comunitario si intende pari al 5% delle ore di emissione di programmi.
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