Sez. I
Art. 1
Oggetto della regolamentazione
In vigore dal 8 feb 1992
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto l', comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Riconosciuta la necessità di emanare una disciplina in materia di sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991, in cui fra l'altro si prospetta l'esigenza di dare attuazione all', comma 3, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (direttiva n. 89/552/CEE) in materia di divieto di sponsorizzazione dei telegiornali e dei notiziari di carattere politico;
Ritenuto di doversi conformare al predetto parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 20 giugno 1991 ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
Oggetto della regolamentazione
1. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione della sponsorizzazione dei programmi radiofonici e televisivi ai sensi e ai fini dell', comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. Le disposizioni in esso contenute si applicano sia alla concessionaria pubblica, sia ai concessionari privati, salvo che non sia diversamente stabilito in modo espresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-1