Art. 24
I n c a r i c h i
In vigore dal 1 nov 1991
1. Il Ministro della sanità, per lo studio e la soluzione di particolari e urgenti problemi attinenti la funzionalità dell'Istituto, su proposta del direttore, sentito il comitato amministrativo, può affidare speciali incarichi ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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