Art. 19
Segreteria tecnico-scientifica
In vigore dal 1 nov 1991
1. La segreteria tecnico-scientifica coadiuva il direttore, su richiesta dello stesso, nell'espletamento di particolari compiti in materia di programmazione e indirizzo delle attività tecniche dell'Istituto. La segreteria tecnico-scientifica è costituita da personale dipendente di livello e qualifica elevati. L'incarico di membro della segreteria tecnico-scientifica non è compatibile con il mantenimento di responsabilità di direzione di dipartimento o di coordinamento di unità funzionale e di uffici amministrativi e tecnici.
2. Il numero delle unità di personale dipendente, da assegnare alla segreteria tecnico scientifica, è stabilito dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.
3. La nomina a componente la segreteria tecnico scientifica è disposta dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.
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