Art. 19

Segreteria tecnico-scientifica

In vigore dal 1 nov 1991
1. La segreteria tecnico-scientifica coadiuva il direttore, su richiesta dello stesso, nell'espletamento di particolari compiti in materia di programmazione e indirizzo delle attività tecniche dell'Istituto. La segreteria tecnico-scientifica è costituita da personale dipendente di livello e qualifica elevati. L'incarico di membro della segreteria tecnico-scientifica non è compatibile con il mantenimento di responsabilità di direzione di dipartimento o di coordinamento di unità funzionale e di uffici amministrativi e tecnici. 2. Il numero delle unità di personale dipendente, da assegnare alla segreteria tecnico scientifica, è stabilito dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto. 3. La nomina a componente la segreteria tecnico scientifica è disposta dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-24;322#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo