Art. 21

Consiglio interdipartimentale

In vigore dal 1 nov 1991
1. Il consiglio interdipartimentale è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, e dai direttori dei dipartimenti centrali. 2. Il consiglio interdipartimentale: a) designa i direttori di dipartimento nella giunta di coordinamento con l'Istituto superiore di sanità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; b) formula proposte: sul programma di attività dell'Istituto sulla base delle proposte dei consigli di dipartimento; sul piano dell'utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica; sui corsi di formazione del personale e la loro programmazione; c) esprime parere sul coordinamento dell'attività dei dipartimenti; d) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalla legge e dai regolamenti ed in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda; e) verifica: lo stato di avanzamento dei programmi di lavoro dell'Istituto; f) predispone per il direttore dell'Istituto: la proposta di consuntivo delle attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate dai direttori di dipartimento. 3. Il consiglio interdipartimentale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del proprio presidente o, in via straordinaria, su richiesta del direttore o di almeno la metà dei componenti. L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.
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