Art. 18

In vigore dal 1 nov 1991
1. I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'attività complessiva svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. Recepiscono ed applicano le disposizioni emanate dal direttore dell'Istituto che, per quanto riguarda le disposizioni di carattere tecnico ed organizzativo, dovrà sentire il dipartimento centrale omologazione e gli altri dipartimenti centrali eventualmente interessati. Coordinano e sovraintendono, con compiti di unicità di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, le attività delle unità organiche tecnico-scientifiche e di quelle amministrative. Attuano l'organizzazione delle unità funzionali disposta dalla direzione dell'Istituto su proposta dello stesso dipartimento periferico sentito il dipartimento centrale competente. Il direttore del dipartimento di seconda categoria assolve altresì i compiti di funzionario delegato. 2. Gli incarichi di dirigenza dei dipartimenti periferici sono conferiti dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto sentito il direttore del dipartimento centrale competente, per un triennio. 3. Ai direttori dei dipartimenti periferici è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti dirigenti. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.
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