Art. 13
In vigore dal 1 nov 1991
1. I dipartimenti periferici si articolano in tre unità funzionali tecnico-scientifiche ed in una unità funzionale amministrativo- contabile.
2. Le tre unità funzionali tecnico-scientifiche dei dipartimenti si riferiscono alle attività di omologazione e impatto ambientale concernenti rispettivamente "apparecchi ed impianti a pressione" e "apparecchi ed impianti di sollevamento e vari" e "impianti".
3. L'unità funzionale amministrativo-contabile svolge attività amministrativa di supporto ai compiti di Istituto relativa all'amministrazione del personale, protocollo di archivio, contabilità e contenzioso, ufficio del funzionario delegato ed ufficio del consegnatario.
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