Art. 9
In vigore dal 1 nov 1991
1. Servizio tecnico patrimoniale:
Individuazione dei lavori necessari al buon funzionamento, all'aggiornamento tecnico e alla acquisizione e mantenimento dello stato di sicurezza di immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto: elaborazione dei relativi progetti. Parere sui progetti redatti da ditte e tecnici estranei all'amministrazione.
Direzione dei relativi lavori. Progettazione, direzione, esecuzione (quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private) e collaudo dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni mobili, immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto. - Adempimenti amministrativi connessi all'attività di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-24;322#art-9