Art. 4
Dipartimento tecnologie di sicurezza
In vigore dal 1 nov 1991
1. Il dipartimento per le tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, sperimentazione, consulenza, proposte normative nonché analisi di sistema e controlli di laboratorio finalizzati alla sicurezza, alla qualità ed alla standardizzazione di materiali, macchine, strutture nonché alla individuazione di sistemi ed apprestamenti di sicurezza di apparecchi ed impianti in relazione all'evoluzione tecnologica.
2. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali:
I - Apparecchi ed impianti di sollevamento e trasporto di persone e cose; II - Apparecchi ed impianti per il solevamento e il trasporto di materiali; III Apparecchi a pressione; IV - Impianti in pressione;
V Macchine utensili ed operatrici; VI - Apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici; VII - Macchine, impianti e tecnologie nel settore dell'industria delle costruzioni; VIII - Macchine, impianti e tecnologie nelle attività agricole e forestali; IX - Laboratorio chimico e tecnologico per i materiali; X - Laboratorio metallografico; XI Laboratorio tecnologico per le strutture; XII - Laboratorio controlli non distruttivi; XIII - Laboratorio elettrotecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-24;322#art-4