Art. 5
Dipartimento insediamenti produttivi ed impatto ambientale
In vigore dal 1 nov 1991
Dipartimento insediamenti produttivi
ed impatto ambientale
1. Il dipartimento insediamenti produttivi ed impatto ambientale svolge compiti di ricerca, studio, consulenza, rilevazioni sperimentali, analisi di sistema in relazione a problemi di sicurezza e compatibilità ambientale legati ad interazioni tra insediamenti produttivi e condizioni ambientali esterne ai luoghi di lavoro, anche con riferimento alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti comportanti rischi di incidenti rilevanti, di incendio, esplosione, emissioni tossiche o comunque connessi a forme di energia capace di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico.
2. Effettua interventi di assistenza tecnica e sovraintende alle attività espletate, in collaborazione con il dipartimento omologazione, anche in situazioni di emergenza, dai dipartimenti periferici sugli impianti per i quali si rendano necessarie analisi particolari e studi di sicurezza, ivi compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88.
3. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali:
I - Analisi di rischio e di affidabilità; II - Valutazione delle conseguenze e sistemi di intervento; III - Localizzazioni e vulnerabilità; IV - Sicurezza attività speciali; V Valutazione impatto ambientale; VI - Sistemi infrastrutturali di sicurezza; VII - Inquinamento chimico dell'aria;
VIII - Inquinamento chimico del suolo e dell'acqua; IX Rumori e vibrazioni; X - Inquinamento ambientale da radiazioni ed ultrasuoni;
XI - Inquinamento termico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-24;322#art-5