Art. 2
Dipartimento igiene del lavoro
In vigore dal 1 nov 1991
1. Il dipartimento di igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, proposta normativa e controlli di laboratorio in materia riguardanti gli ambienti di lavoro in rapporto ai vari tipi di rischio, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
2. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali:
I - Laboratorio agenti fisici; II - Laboratorio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; III - Laboratorio polveri e fibre; IV - Laboratorio agenti chimici; V - Laboratorio biochimica applicata al lavoro; VI - Laboratorio chimica tossicologica; VII - Laboratorio analisi di processo; VIII - Laboratorio mezzi personali di protezione delle vie respiratorie.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-24;322#art-2