Art. 2

Dipartimento igiene del lavoro

In vigore dal 1 nov 1991
1. Il dipartimento di igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, proposta normativa e controlli di laboratorio in materia riguardanti gli ambienti di lavoro in rapporto ai vari tipi di rischio, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 2. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali: I - Laboratorio agenti fisici; II - Laboratorio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; III - Laboratorio polveri e fibre; IV - Laboratorio agenti chimici; V - Laboratorio biochimica applicata al lavoro; VI - Laboratorio chimica tossicologica; VII - Laboratorio analisi di processo; VIII - Laboratorio mezzi personali di protezione delle vie respiratorie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-24;322#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo