Art. 6

Dipartimento omologazione

In vigore dal 1 nov 1991
1. Il dipartimento centrale di omologazione coordina lo svolgimento dell'attività di omologazione dei dipartimenti periferici dell'Istituto con compiti sia di indirizzo tecnico ed organizzativo sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale nonché per una univoca applicazione delle norme vigenti nell'ambito dell'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione. Provvede a fornire ai dipartimenti periferici gli eventuali chiarimenti interpretativi della regolamentazione tecnica. Per quanto di competenza provvede alla elaborazione di specifiche tecniche per l'omologazione e alla consulenza relativa. Assicura, altresì, le attvità di omologazione non esercitabili direttamente dai dipartimenti periferici individuate dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto sentito il direttore del dipartimento e provvede alla registrazione delle attestazioni omologative dei prototipi di serie. 2. Il dipartimento centrale omologazione in collaborazione con il DTS esercita la vigilanza su aziende, organismi e laboratori autorizzati che svolgono attività di certificazione nei settori omologativi di competenza dell'ISPESL. Il dipartimento centrale di omologazione è dotato di autonomia funzionale e contabile per l'esercizio della sua attività ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390. 3. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali: I - Mezzi di sollevamento e trasporto materiali; II Mezzi di sollevamento e trasporto di persone e cose; III Attrezzature elettriche; IV - Apparecchi a pressione fissi; V - Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti; VI - idroestrattori a forza centrifuga; VII Impianti a pressione; VIII - Attrezzature provvisionali e mezzi individuali di protezione; IX - Dispositivi di sicurezza; X - Accordi di reciprocità con organismi omologatori esteri.
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