Art. 20

S e g r e t e r i e

In vigore dal 1 nov 1991
1. Per le esigenze di segreteria sono istituiti due uffici denominati rispettivamente segreteria del vice-presidente, segreteria del direttore. 2. Il numero delle unità di personale dipendente, da assegnare a ciascuna segreteria, è stabilito dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto. 3. Alla segreteria del vice-presidente è assegnato personale del ruolo amministrativo dell'Istituto. 4. Alla segreteria del direttore è assegnato personale dipendente dei diversi ruoli e qualifiche dell'Istituto. 5. L'assegnazione del personale alle segreterie è disposta dal direttore dell'Istituto.
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