Art. 20
S e g r e t e r i e
In vigore dal 1 nov 1991
1. Per le esigenze di segreteria sono istituiti due uffici denominati rispettivamente segreteria del vice-presidente, segreteria del direttore.
2. Il numero delle unità di personale dipendente, da assegnare a ciascuna segreteria, è stabilito dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto.
3. Alla segreteria del vice-presidente è assegnato personale del ruolo amministrativo dell'Istituto.
4. Alla segreteria del direttore è assegnato personale dipendente dei diversi ruoli e qualifiche dell'Istituto.
5. L'assegnazione del personale alle segreterie è disposta dal direttore dell'Istituto.
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