Art. 25

Comitati tecnici

In vigore dal 1 nov 1991
1. Al fine di realizzare, a norma dell', lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, la partecipazione delle parti sociali, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche di cui all', secondo comma, punto 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministro della sanità, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnicoscientifico, istituisce, con propri decreti, comitati tecnici per determinate materie. 2. I comitati tecnici per la predisposizione di proposte di specifiche tecniche per l'omologazione sono istituiti su conforme parere dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.
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