Art. 26
In vigore dal 1 nov 1991
1. Nella prima attuazione del presente ordinamento, gli incarichi di direttore dei dipartimenti centrali e periferici, nonché gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti centrali e periferici, sono conferiti, con le procedure di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ai dipendenti della X qualifica funzionale, profilo di consulente professionale e di ricercatore e al personale delle qualifiche dirigenziali che abbia esercitato l'opzione di cui al punto 6 dell' e al punto 11 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.
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