Art. 27
In vigore dal 1 nov 1991
Con successivo decreto interministeriale, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, saranno definiti i compiti delle unità funzionali dei dipartimenti centrali e periferici nonché delle sezioni dei servizi e delle divisioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 giugno 1991
Il Ministro della sanità DE LORENZO
p. Il Ministro del tesoro
PAVAN
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1991
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 204
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-24;322#art-27