Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 1 nov 1991
Con successivo decreto interministeriale, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, saranno definiti i compiti delle unità funzionali dei dipartimenti centrali e periferici nonché delle sezioni dei servizi e delle divisioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 giugno 1991 Il Ministro della sanità DE LORENZO p. Il Ministro del tesoro PAVAN Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1991 Registro n. 10 Sanità, foglio n. 204
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