Art. 7

In vigore dal 30 lug 1991
1. Nell'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, dopo i termini: Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes.... Cavolo rapa sono inseriti i termini: Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.............. Cavolo cinese Il termine cicoria è sostituito da "cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)" e dopo i termini: Cichorium intybus L. (partim)............ Cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga) sono inseriti i termini: Cichorium intybus L. (partim)............ Cicoria industriale 2. All' della legge 20 aprile 1976, n. 195, il punto a diventa a-bis e viene inserito il seguente punto a: "i diversi tipi di varietà, compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all' della legge 20 aprile 1976, n. 195". 3. All'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, I, al punto 1 è inserito il testo seguente: "Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente". 4. All'art. 16- ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il secondo alinea è aggiunto il testo seguente: " - nel caso di varietà di sementi da orto derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche attuate con legge 20 aprile 1976, n. 195, deve essere assicurato che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo le stesse procedure". 5. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il testo seguente: "Nel caso di varietà di cui all' della legge 20 aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065". 6. L' della legge 20 aprile 1976, n. 195, primo capoverso, è sostituito dal testo seguente: "Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificato come sementi di base o sementi certificate e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A. Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica". 7. L' della legge 20 aprile 1976, n. 195, ultimo capoverso, è sostituito dal testo seguente: "In caso di varietà ampiamente note al 1› luglio 1970, sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà. È vietato fare riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice. Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale. Dopo una data da stabilire anteriormente al 1› luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall' della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data". 8. All'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, dopo il terzo capoverso è inserito il testo seguente: "Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima legge 20 aprile 1976, n. 195, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo. Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all' della legge 20 aprile 1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio".
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