Art. 3

In vigore dal 30 lug 1991
1. All'allegato 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dalla direttiva n. 86/320/CEE recepita nella legislazione nazionale con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) dopo i termini: "Sorghum sudanense (Piper) Stapf erba sudanese" sono aggiunti i termini: "X Triticosecale Wittm. Triticale". 2. L'art. 22, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene così modificato: " A) Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi). Inoltre è aggiunto il seguente punto: A-bis) Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale frumento, frumento duro e spelta): a) destinate alla produzione di ibridi; b) che, conformemente alle norme di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati 6, I, B e 7, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e c) per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni". 3. L'art. 22, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene così modificato: "Sementi certificate (scagliola diversa dagli ibridi, segale, sorgo, erba sudanese, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta)". 4. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera D viene così modificato: "Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi". 5. All'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera E viene così modificata: "Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi)". 6. All'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente comma: "Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varietà compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura". 7. All'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente comma: "Può essere autorizzata la commercializzazione sul territorio nazionale delle sementi di triticale con facoltà germinativa ridotta all'80% rispetto a quella richiesta nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Se in tali casi le sementi di triticale non soddisfano le condizioni del sopracitato allegato 6 per quanto riguarda la facoltà germinativa nei limti sopraddetti, questo elemento nonché il fatto che le sementi sono destinate ad essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale interessato, sono specificati sull'etichetta conformemente all'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096". 8. Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente: "Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certif- icate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CEE devono essere certif- icate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, I, lettera B - Cereali del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di cereali raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al comma precedente, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, I, A del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Cereali, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le sementi di cereali provenienti direttamente dalle sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente cer- tificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente cer- tificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, lettera B - Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria". 9. Nell'allegato 7, A, punto 2 (tabella), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, prima della linea Zea mays è inserito il testo seguente: "Triticosecale, varietà ad autofecondazione: - per la produzione di sementi base....... 50 m - per la produzione di sementi certificate... 20 m". 10. Nell'allegato 7, A - Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto B (numero di ispezioni in campo), alla lettera a), dopo il termine "Phalaris canariensis" è inserito il termine "Triticale". 11. Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera B - Cereali, punto A, dopo i termini "Triticum spelta", sono inseriti i termini "comunque diverso dagli ibridi". 12. Nell'allegato 6, I, B - Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto A è inserito il punto A-bis con il seguente testo: A-bis. Varietà di Tritico secale ad autofecondazione. Purezza minima Categoria varietale (%) -- -- Sementi di base............ 99,7 Sementi certificate, 1a generazione.. 99,0 Sementi certificate, 2a generazione.. 98,0 La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. 13. Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera B - Cereali, A-Tavola, modificata dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 gennaio 1988 recepita con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) dopo la linea Sorghum spp è inserito il testo seguente: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Triticosecale - sementi di base.... 85 98 4 1(b) 3 0(c) 1 - sementi certificate della 1ae 2a riproduzione. 85 98 10 7 7 0(c) 3 14. Nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (tavola), alla lettera A, dopo i termini "Secale cereale" è aggiunto il termine "Triticosecale". 15. Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera A è così modificata: "4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini". 16. Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera A, dopo il punto 12 è inserito il seguente punto 12-bis: "Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi". 17. Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera A, il punto 10 viene sostituito dal testo seguente: "Nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine 'componentè; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine 'componentè; per le sementi certificate, il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine 'ibridò". 18. All'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente paragrafo III - Cereali: "ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO. A. Indicazioni prescritte per l'etichetta. - Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola 'componentè. - Categoria. - Nel caso di varietà ibride, la parola ibrido. - Numero di riferimento del campo e della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione 'sementi non definitivamente certificatè. Le disposizioni contenute al 2› alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. B. Colore dell'etichetta. L'etichetta è di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento. - Autorità che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Varietà, indicata in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. - Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli. - Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi. - Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-06-07;206#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero. — Testo vigente | Portale Normativo