Art. 2

In vigore dal 30 lug 1991
1. Nell'allegato 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, punto 1, lettera a, dopo i termini "Arrhenatherum elatius (L) Beauv. ex J. et K. Presl." sono inseriti i termini: "Bromus catharticus Vahl Bromo Bromus sitchensis Trin. Bromo dell'Alaska". 2. Nell'allegato 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, punto 2 dopo i termini "Brassica oleracea L. convar acephala (DC.) Alef. var medullosa thell + var. viridis L." è aggiunto il termine: Phacelia tanacetifolia Benth Facelia" 3. Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera C, II è aggiunto il seguente punto 3: "I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, compresi i miscugli, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'art. 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065". 4. L'allegato 5, I, B, a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene così modificato: "4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 5) varietà indicata almeno in caratteri latini". 5. Nell'allegato 5, I, B, a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il punto 13 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni contenute nei punti 4 e 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi". 6. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è modificato come segue: "Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera B, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all', lettera C, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per la stessa categoria. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di piante foraggere raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Foraggere, lettere A e B, conformemente all'art. 10- bis e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera C. Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto un Paese terzo, e raccolte in, un Paese terzo, debbono, a richiesta, essere certif- icate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se è stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria". 7. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera B, alla prima colonna della tabella, dopo i termini "Brassica Spp." sono inseriti ogni volta i termini "Phacelia tanacetifolia". 8. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, lettera C, A - tavola, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. acephala sono inserite rispettivamente le seguenti linee: 2 4 5 6 7 8 12 13 14 Bromus catharticus 75(a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0(g) 0(j)(k) 10(n) Bromus sitchensis 75(a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0(g) 0(j)(k) 10(n) e Phacelia tanacet. 80(a) 96 1,0 1,5 0 0(j)(k) 9. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, punto 2 A - tavola, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. aceephala sono inserite le linee: 2 3 4 5 6 7 8 Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 (j) Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 (j) e Phacelia tanacet. 0,3 20 10. Nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera B, dopo le linee Arrhenatherum elatius e Brassica oleracea convar. acephala sono inserite rispettivamente le seguenti linee: 2 3 4 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 e Phacelia tanacetifolia 10 300 40 11. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, B, a, viene così modificato: "4) specie, indicata con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini". 12. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, B, b, al punto 5 dopo specie è aggiunto il testo seguente: "indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini". 13. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, B, b, dopo il punto 10 è aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni contenute al punto 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi". 14. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, B, c, al punto 4 dopo i termini "indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà" sono aggiunti i termini "indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini". 15. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, B, c, al punto 4 nota 10, i termini "al fornitore" sono sostituiti da "all'acquirente". 16. L'allegato 5 II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, B, a, è così modificato: "4) specie, indicata almeno in caratteri latini; 5) varietà indicata almeno in caratteri latini". 17. Nell'allegato 5, II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, B, b, al punto 4 è aggiunto il testo seguente: "indicata almeno in caratteri latini". 18. Nell'allegato 5 II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, B, c, al punto 7 è aggiunto il testo seguente: "indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini". 19. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente paragrafo III - Foraggere: "ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO. A. Indicazioni prescritte per l'etichetta. - Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Varietà indicata almeno in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento del campo e della partita. - Peso netto o lordo dichiarato. - La menzione 'sementi non definitivamente certificatè. Le disposizioni contenute al 2 e 3 alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. B. Colore dell'etichetta. L'etichetta è di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento. - Autorità che rilascia il documento. - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. - Categoria. - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. - Numero di riferimento del campo o della partita. - Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. - Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli. - Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate. - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi. - Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".
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