Art. 8
In vigore dal 30 lug 1991
1. All' della legge 20 aprile 1976, n. 195, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di sementi di base e di sementi certif- icate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo".
2. All' della legge 20 aprile 1976, n. 195, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui al primo comma del medesimo della legge 20 aprile 1976, n. 195. La durata di un esperimento non dovrà superare 7 anni".
3. L'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195, A, a, è così modificato:
"5) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;
6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;".
4. All'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il testo dei primi due commi è sostituito dal seguente:
"Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o piu Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera b, della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1055, II, lettera A per la stessa categoria.
Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.
Le sementi di ortaggi raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1- bis lettere A e B, conformemente all' della legge 20 aprile 1976, n. 195, nonché accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1- bis della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera C.
Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera c), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolta in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c), per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria".
5. Nell'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera B è aggiunto il seguente punto:
"3) Cicoria industriale
a) Rispetto ad altre specie dello stesso genere
o sottospecie...................... 1000 m
b) Rispetto ad altre varietà di cicoria industriale
per le sementi di base............... 600 m
per le sementi certificate............. 300 m".
6. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, punto 2, i termini "Beta vulgaris (specie Cheltenham beet)" sono sostituiti da "Beta vulgaris (Cheltenham beet)" ed i termini "Beta vulgaris (tutte le specie)" sono sostituiti da "Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)".
7. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A punto 2 (tabella), dopo "Cichorium intybus" sono aggiunti i termini "(partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga" e dopo le linee "Brassica oleracea (altre specie) e Cichorium intybus (partim) [(cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo itaiano (o cicoria a forma larga)]" sono inserite rispettivamente le linee seguenti:
Brassica pekinensis 75 97 1
e
Cichorium intybus (partim) 80 97 1
(cicoria industriale)
8. Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera F, (peso minimo del campione) dopo "Chicorium intybus" sono aggiunti i termini "(partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga" e dopo le linee "Brassica oleracea e Cichorium intybus (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a forma larga" sono inserite rispettivamente le linee seguenti:
Brassica pekinensis 20
e
Cichorium intybus (partim) 50
(cicoria industriale)
9. L'allegato 1 legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera A, a, è così modificato:
"5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi.
6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;".
10. Nell'allegato 1 legge 20 aprile 1976, n. 195, A, a, è aggiunto il seguente punto:
"12) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE del 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine 'componentè;
per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà fi- nale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine 'componentè;
per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine 'ibridò".
11. L'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, a, è così modificato:
"4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;".
12. Alla legge 20 aprile 1976, n. 195, è aggiunto il seguente allegato 1- bis:
"ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON
DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.
A. Indicazioni prescritte per l'etichetta
- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini.
- Varietà indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo e della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione "sementi non definitivamente certificate".
B. Colore dell'etichetta.
L'etichetta è di colore grigio.
C. Indicazioni prescritte per il documento.
- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-06-07;206#art-8