Art. 5
In vigore dal 30 lug 1991
1. L'art. 21, V, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera A, e l'art. 26 del medesimo decreto, alla lettera A, sono così modificati:
"A) sementi di base (tutte le specie escluso le varietà ibride di girasole.)".
2. Agli articoli 21, V, A, e 26, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunta la seguente lettera:
A-bis) Sementi di base (ibridi di girasole):
1. Sementi di base di linee inbred: sementi
a) che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti di cui agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e,
b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi
a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,
b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti fissati agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e
c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti".
3. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto A è aggiunto il seguente paragrafo: "I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096".
4. L'allegato 5, I, lettera E, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è così modificato:
"4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini".
5. Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera E è inserito il seguente punto 5-bis:
"Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi".
6. L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene modificato come segue:
"Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera E, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera D, del medesimo decreto per la stessa categoria.
Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Oleaginose e da fibra, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, III, lettera C.
Le sementi oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte e certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6, I, lettera D, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria".
7. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, Oleaginose e da fibra (tabella), sono soppressi i termini:
"Helianthus annuus".
8. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, Oleaginose e da fibra (tabella), è aggiunto il testo seguente:
Helianthus annuus
per la produzione di sementi di base di ibridi..... 1.500 m
per la produzione di sementi di base di varietà
diverse dagli ibridi.................... 750 m
per la produzione di sementi certificate........ 500 m
9. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred di Helianthus annuus, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.
Per la produzione di sementi di varietà ibride di Helianthus annuus le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti compresa maschio sterilità o ristorazione della fertilità.
In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp e gli ibridi di Helianthus annuus devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti:
A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp:
il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alle varietà non può superare:
1 per 30 m2 per le sementi di base;
1 per 10 m2 per le sementi certificate.
B. Ibridi di Helianthus:
a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:
aa) per la produzione di sementi di base:
i) linea inbred.................. 0,2
ii) ibridi semplici
- genitore maschile, piante che hanno emesso
polline allorchè il 2% o più delle piante femminili
presentano fiori ricettivi................ 0,2
- genitore femminile.............. 0,5
bb) per la produzione di sementi certificate:
- componente maschile, piante che hanno emesso polline
allorchè il 2% o più delle piante femminili presentano
fiori ricettivi..................... 0,5
- componente femminile................ 1,0
b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti:
aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;
bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5;
cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibile come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5;
dd) qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 6, I, lettera D, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono rispettate le seguenti condizioni: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee ristoratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti".
10. Nell'allegato 7, lettera E, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto 5, il testo della lettera B è sostituito dal testo seguente:
"Nel caso di colture di ibridi di girasole, avrà luogo almeno un'ispezione sul campo di produzione. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni sul campo di produzione".
11. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, lettera D, I, dopo il punto 1 è inserito il testo seguente:
"1-bis). Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, paragrafo 3, lettera B, b, dd, devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di girasole sono stati impiegati un componente femminile sterile ed un componente maschile, che non ristorino la maschio sterilità, le sementi prodotte dal genitore maschile sterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschili sterili ed il genitore maschile fertile non deve superare il rapporto 2: 1".
12. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, a, è così modificato:
"4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini".
13. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, a, è aggiunta la frase seguente:
"Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative rispetto a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi".
14. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, a), è aggiunto il seguente punto: "9-bis). Nel caso di varietà ibride o linee inbred
per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 70/457/CEE, recepita nella legislazione nazionale con la legge 25 novembre 1971, n. 1096:
il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine 'componentè;
per le sementi di base negli altri casi:
il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine 'componentè;
per le sementi certificate:
il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine 'ibridò".
15. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, b, punto 5, è aggiunta la frase seguente: "indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori in caratteri latini".
16. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, b), è aggiunta la frase seguente: "Le disposizioni contenute al punto 5 sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi".
17. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1965, è aggiunto il seguente paragrafo III - Oleaginose e da fibra:
"ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON
DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.
A. Indicazioni prescritte per l'etichetta:
- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola 'componentè.
- Categoria.
- Nel caso di varietà ibride, la parola 'ibridò.
- Numero di riferimento del campo e della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione 'sementi non definitivamente certificatè.
Le disposizioni contenute al 2 alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
B. Colore dell'etichetta.
L'etichetta è di colore grigio.
C. Indicazioni prescritte per il documento.
- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.
- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi".
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