Art. 4
In vigore dal 30 lug 1991
Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera D è modificata come segue:
"4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini".
Storico versioni
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