Art. 6
In vigore dal 30 lug 1991
1. All'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti periodi:
"Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome.
Dopo il 1 luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali".
2. All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il comma 3 è aggiunto il testo seguente: "L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilità ed omogeneità previsti all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096".
3. All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il comma 4 è aggiunto il testo seguente: "Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varietà devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame".
4. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il settimo comma è inserito il testo seguente: "La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-06-07;206#art-6