Art. 14

Disposizioni relative alla capacità professionale

In vigore dal 9 lug 1991
1. Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto: a) qualora trattisi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui desig- nate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare. b) qualora trattisi di società, dalla o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto della società in maniera permanente ed effettiva.
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