Art. 9
Composizione delle commissioni d'esame
In vigore dal 10 ott 1995
1. Le commissioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti su base regionale sono composte come segue:
Presidente:
dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della M.C.T.C.
Membri:
un funzionario almeno del settimo livello della M.C.T.C., due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria;
tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatoridesignati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della M.C.T.C., della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni per i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.
4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso.
5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
5-bis. Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite due commissioni d'esame una per la provincia di Trento ed una per la provincia di Bolzano secondo la stessa composizione e gli stessi criteri e modalità relativi alle commissioni regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5-ter. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dei corrispondenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. che sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da altri funzionari del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in qualità di supplente. Entrambi i funzionari sono designati dai rispettivi direttori dei competenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano.
5-quater. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di provincia per i candidati residenti nella provincia medesima.
5-quinquies. I componenti delle commissioni di Bolzano dovranno avere piena conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare le disposizioni di cui agli .
6. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-05-16;198#art-9