Art. 12

Modalità per la ripetizione dell'esame

In vigore dal 9 lug 1991
1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, che non potrà essere sostenuto prima di tre mesi dalla prima prova, fatta salva la documentazione già prodotta. 2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo, potranno ripresentare ulteriori domande di ammissione all'esame che non potrà essere sostenuto prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
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