Art. 17
Proseguimento provvisorio dell'attività
In vigore dal 9 lug 1991
1. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di capacità professionale, l'attività di trasporto può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno soddisfare al requisito di capacità professionale.
2. In caso di incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi può essere provvisoriamente proseguita dal delegato alla cura degli interessi del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacità fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si è verificata l'incapacità medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Entro e non oltre tale termine l'impresa dovrà dimostrare il requisito di capacità professionale.
3. Qualora trattisi di società, in caso di decesso o incapacità fisica o giuridica della persona nominata dalla società medesima che dirigeva, in via permanente ed effettiva, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della società, l'attività medesima può essere provvisoriamente proseguita da altra persona, designata dalla società la quale entro un periodo massimo di un anno - prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati - dovrà risultare in possesso del requisito di capacità professionale.
4. Nei casi di cui sopra, tuttavia l'attività di una azienda di trasporto potrà essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di capacità professionale possieda tuttavia una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda.
5. Le persone che, ai sensi dei commi precedenti, dirigeranno o proseguiranno l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, dovranno comunque risultare in possesso del requisito dell'onorabilità.
Storico versioni
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