Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 9 lug 1991
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente decreto. 2. Rimangono in vigore in particolare le disposizioni di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 8 marzo 1988 e le disposizioni transitorie relative al completo svolgimento della sessione d'esame del 30 novembre 1988 ai sensi di quanto previsto dall' del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 come modificato dal decreto ministeriale 22 novembre 1988 ed integrato dall' del decreto ministeriale 11 febbraio 1989 e tutte le disposizioni relative alla costituzione delle commissioni d'esame. 3. L' del presente decreto ministeriale sostituisce il primo comma dell' del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82. 4. È abrogato il decreto ministeriale 4 luglio 1985 concernente l'istituzione dell'abilitazione speciale per le imprese di autotrasporto internazionale di merci. 5. Il primo comma dell' del decreto ministeriale 16 maggio 1983 è sostituito dal seguente: "Le attività di trasporto, per le quali occorre l'abilitazione di cui all' della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, sono le attività di trasporto di merci pericolose e trasporti eccezionali".
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