Art. 16

Esercizio dell'attività internazionale

In vigore dal 9 lug 1991
1. Possono esercitare l'attività di autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi che abbiano conseguito l'attestato di capacità professionale relativo ai trasporti internazionali.
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