Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 9 lug 1991
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la direttiva CEE n. 561/1974 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Vista la legge 30 marzo 1987, n. 132, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 100, che reca modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508; Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1988, n. 2910, recante ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988, n. 3199, che prevede la istituzione delle commissioni di esame per l'accertamento del requisito di capacità professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conti di terzi; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1988, n. 3362, relativo alla proroga del termine di presentazione delle domande d'esame per la seduta del 30 novembre 1988; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1989, recante disposizioni sulla ripetitività degli esami di capacità professionale; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1989, recante disposizioni sulla regolare composizione delle commissioni d'esame; Vista le direttiva CEE n. 438/1989 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva 74/561/CEE ed in particolare l' riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 20 nel quale è previsto che con decreti dei Ministri interessati venga data attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive delle Comunità economiche europee già recepite nell'ordinamento nazionale; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, ed in particolare l', comma 1, in cui viene data conferma del sopracitato disposto dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l', commi 3 e 4; Vista la lettera n. 060674 del 10 aprile 1991 con la quale la Commissione CEE afferma che il progetto di decreto di applicazione in Italia delle disposizioni della direttiva n. 89/438/CEE relativamente ai trasporti stradali di merci applica correttamente le disposizioni della direttiva stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 7 marzo 1991; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, , comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuta la necessità nel recepire tale direttiva di dare disposizioni definitive in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci; A D O T T A il seguente regolamento: . Campo di applicazione 1. Con il presente decreto viene data attuazione alla direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Le imprese di cui sopra qualora intendessero esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli: a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali; b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri. 4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall' della legge 6 giugno 1974, n. 298. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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