Art. 10

Attività delle commissioni d'esame

In vigore dal 9 lug 1991
1. Le commissioni d'esame, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigeranno il relativo elenco dei candidati ammessi, che sarà affisso a cura della segreteria, nei locali del comitato provinciale per l'albo capoluogo di regione. 2. La data dell'esame dovrà essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.
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