Art. 8

Esenzione dall'esame

In vigore dal 9 lug 1991
1. Sono esonerati dall'esame di capacità professionale coloro che dimostrano di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continuata al livello direzionale in imprese di trasporto regolarmente iscritte all'albo ed in possesso di autorizzazioni a livello nazionale ovvero internazionale. 2. Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo, di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi, di collaboratore per le imprese familiari. 3. Ai richiedenti in possesso dei predetti requisiti verrà rilasciato, a cura dell'ufficio provinciale di residenza dell'interessato, un attestato di capacità professionale per trasporti nazionali, ovvero nazionali ed internazionali, a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitano a livello nazionale ovvero internazionale.
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