Art. 8
Corresponsabilità.
In vigore dal 29 mag 1992
1. I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei seminativi hanno diritto all' esonero,sotto forma di rimborso, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all' del regolamento CEE n. 2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilitasupplementare di cui all'- ter, comma 2, dello stesso regolamento.
2. Ai sensi dell' del regolamento CEE n. 1703/91 del 13 giugno 1991, per il periodo compreso tra il 1ä settembre 1991 ed il 31 agosto 1992, tutti i produttori ch e partecipano al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione beneficiano del rimborso parziale del prelievo di corresponsabilità che è stato versato per i quantitativi di cereali venduti nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92; qualora il produttore abbia diritto anche all'esonero di cui al precedente comma, il rimborso viene attuato per la parte di produzione venduta che supera le 20 tonnellate.
3. Ai sensi dell' del regolamento CEE n. 3407/91, l'ammontare del rimborso è fissato nella somma di 3,37 ECU per tonnellata.
4. La domanda di rimborso dev'essere presentata entro il 31 agosto successivo al termine di ciascuna campagna di commercializzazione, con le modalità di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 228/1990.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-02-19;63#art-8