Art. 6
Importo dell'aiuto
In vigore dal 29 mag 1992
1. Ai soggetti di cui all', primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall', è concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.
2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro è così determinato:
Aziende della pianura padano-veneta............ 600 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui
all', comma 5, della direttiva CEE n. 75/268)... 440 ECU
Aziende di collina non svantaggiata............ 400 ECU Aziende di montagna e di collina svantaggiata (,
paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268)..... 380 ECU
3. L'aiuto è ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente .
4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilità di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall' del regolamento CEE n. 1272/88, tenendo conto del reddito derivante da tali impieghi.
5. Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 marzo successivo al termine di ciascuna campagna agraria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-02-19;63#art-6